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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
L'UN X L'ALTRO
Art. 1 -
E’ costituita l'organizzazione di volontariato denominata L'UN PER L'ALTRO, ai sensi della legge 11/08/1991, n. 266, dalla legge regionale n. 29 dei 28/06/1993, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
(Omissis).
Art. 3 -
L'organizzazione di volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarieta' sociale, umana, civile, e culturale. In particolare, l'ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo a favore dei bambini ed anziani, nelle seguenti aree di intervento: assistenza sanitaria, attivita' ricreativa, culturale, ambientale ecc. Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'organizzazione realizza i seguenti interventi:
1) Attivita' di sostegno alle Missioni dei Padri della Divina Redenzione Frattocchie -
2) Attivita' di sostegno Casa S. Giuseppe di Rocca di Papa;
3) Attivita' di sostegno TELEFONO AZZURRO;
4) Altre attivita' di sostegno a favore del disagio giovanile ed anziani. Essa opera nel territorio della Regione Lazio.
Art. 4 -
Il numero di soci e' illimitato. Possono essere soci dell'organizzazione di volontariato tutte le persone che mosse da spirito di solidarieta' condividono le finalita' dell'ente.
Art. 5 -
I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'organizzazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto: per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione.
Art. 6 -
E’ fatto obbligo ai soci:
a) di versare annuale associativa;
b) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso. I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attivita' prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.
(Omissis).
Art. 7 -
Il socio potra' recedere dall'organizzazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne dara' comunicazione alla Giunta Esecutiva, che deliberera' in merito.
(Omissis).
Art. 9 -
Gli aderenti dell'organizzazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'organizzazione di volontariato puo' assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilita' civile verso terzi.
L'organizzazione puo' inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.
(Omissis).
Art. 11 -
L'assemblea e' formata da tutti gli aderenti all'organizzazione ed e' presieduta dal Presidente dell'organizzazione. L'assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria e straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione e' validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
(Omissis).
Art. 14 -
L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice presidente (se esistente); nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.
(Omissis).
Art. 16 -
La Giunta dura in carica cinque anni e puo' essere revocata dall'assemblea ordinaria per gravi motivi.
(Omissis).
Art. 24 -
Il Bilancio annuale, va predisposto e sottoposto all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
La Giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'organizzazione (numero giorni) giorni prima dalla convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
(Omissis).
Art. 26 -
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'organizzazione.
(Omissis).
Art. 28 -
Lo scioglimento dell'organizzazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta dei presenti, che determinera' le modalita' di ripartizione a favore dei beni residui a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi, secondo quanto stabilito nella delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 -
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.